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Ordinanza — n. 42738/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specificity and mere repetition of rejected arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42738/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a lower court's refusal to apply the non-prosecution cause under Article 131-bis of the Penal Code, arguing it was a violation of law. The court rejected this claim because the appellant's arguments merely repeated previously dismissed criticisms without providing new, concrete legal grounds.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; An appeal is inadmissible if it lacks specificity by merely reproducing arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance without offering new concrete legal censure.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity non-prosecution cause Article 131-bis procedural costs repetition of arguments Court of Cassazione circostanza attenuante

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
art. 131-bis cod.pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIMONE ENZO nato a ERICE il 31/10/1990 avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con un unico motivo di ricorso si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen. Ritenuto che il motivo è inammissibile, in quanto privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag.3 sulla esclusione della causa di punibilità ex art. 131-bis cod.pen.), rispetto ai quali il ricorrente propone censure meramente contestative e prive di concretezza.

Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis