Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specificity and mere repetition of rejected arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a lower court's refusal to apply the non-prosecution cause under Article 131-bis of the Penal Code, arguing it was a violation of law. The court rejected this claim because the appellant's arguments merely repeated previously dismissed criticisms without providing new, concrete legal grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; An appeal is inadmissible if it lacks specificity by merely reproducing arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance without offering new concrete legal censure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIMONE ENZO nato a ERICE il 31/10/1990 avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con un unico motivo di ricorso si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen. Ritenuto che il motivo è inammissibile, in quanto privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag.3 sulla esclusione della causa di punibilità ex art. 131-bis cod.pen.), rispetto ai quali il ricorrente propone censure meramente contestative e prive di concretezza.
Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis