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Ordinanza — n. 42734/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to generic grounds violating procedural rules on specific fact and law requirements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42734/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds were absolutely generic and failed to specify legal reasons or factual elements. The appellant challenged the lower court's finding of responsibility for crimes under Articles 110, 81, and 517 of the Penal Code, but the appeal lacked the required specificity mandated by law. Consequently, the court ruled that the appeal violated Article 581(d) of the Code of Criminal Procedure, resulting in its rejection and an order for the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581 lett. d) cod. proc. pen.; Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are absolutely generic and fail to indicate the specific legal reasons and factual elements supporting the request.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds Code of Criminal Procedure specificity requirement procedural violation contraffazione di merci perseguimento penale per truffa pratiche commerciali ingannevoli

Disposizioni normative citate

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Art. 581 lett. d) cod. proc. pen.
Rilevato che con un unico motivo di ricorso si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità; Ritenuto che il motivo è inammissibile, perchè caratterizzandosi per assoluta genericità, integra la violazione dell'art. 581 lett.
Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, 30.10.2008, n. 47414
Sez. 6, 30.10.2008, n. 47414, Rv.
Sez. 6, 21.12.2000, n. 8596
242129; Sez. 6, 21.12.2000, n. 8596, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIANFRANCESCO FABIO nato a LACCO AMENO il 15/07/1987 avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con sentenza in data 7.02.2023 la Corte di appello di Campobasso confermava la sentenza in data 25.10.2021 dal Tribunale di Campobasso, con la quale l'attuale ricorrente era stato dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 110,81 e 517 cod.pen. e condannato alla pena ritenuta di giustizia. Rilevato che con un unico motivo di ricorso si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità; Ritenuto che il motivo è inammissibile, perchè caratterizzandosi per assoluta genericità, integra la violazione dell'art. 581 lett.

d) cod.proc.pen., che nel dettare, in generale, quindi anche per il ricorso per cassazione, le regole cui bisogna attenersi nel proporre l'impugnazione, stabilisce che nel relativo atto scritto debbano essere enunciati, tra gli altri, "I motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta"; violazione che, ai sensi dell'art. 591 comma 1, lett.

c) cod.proc.pen., determina, per l'appunto, l'inammissibilità dell'impugnazione stessa (cfr. Sez. 6, 30.10.2008, n. 47414, Rv. 242129; Sez. 6, 21.12.2000, n. 8596, Rv. 219087). Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos