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Ordinanza — n. 42731/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming lack of reasoning for acquittal due to statute of limitations. The court rejects the argument as inadmissible in cassation proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42731/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued the lower court's acquittal lacked proper reasoning, but the court noted the conviction had already been extinguished by statute of limitations. Consequently, the acquittal was based on the clear evidence of innocence required by law, rendering the appellant's factual complaints precluded in this stage.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 129, comma 2 c.p.p.: An appeal challenging the reasoning of an acquittal granted due to the extinction of crimes by statute of limitations is inadmissible in cassation, as the judgment rests on the evident proof of innocence required by law.

Parole chiave

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statute of limitations extinction of crimes acquittal reasoning cassation admissibility procedural preclusion evidence of innocence appellate judgment confisca di valori patrimoniali

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 129, comma 2 c.p.p.
art. 129 comma 2 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAZIENZA PASQUALE nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 30/07/1959 avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con sentenza in data 19.12.20222 la Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza in data 29.10.2019 dal Tribunale di Foggia (con la quale l'attuale ricorrente era stato dichiarato responsabile dei reati di cui agli artt. 110 cp, 18, comma-4 lett c), 30 comma 1 lett.

b) I.n.157/1992- 110 cp, 21 comma 1 lett. b), 30 comma 1 lett d)e condannato alla pena ritenuta di giustizia) dichiara non doversi procedere nei confronti dell'imputato perché estinti i reati contestati e disponeva la confisca e distruzione di quanto in sequestro. Rilevato che con un unico motivo di ricorso si denuncia vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei reati; Ritenuto che il motivo dedotto non è consentito dalla legge in sede di legittimità. Il ricorrente propone censure che non sembrano tenere conto che la sentenza ha dichiarato l'estinzione dei reati per intervenuta prescrizione, con la conseguenza che il proscioglimento nel merito può derivare solo dall'evidenza dell'innocenza dell'imputato, così come richiesto dall'art. 129 comma 2 c.p.p., evidenza che i giudici d'appello hanno escluso, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica; il ricorrente, senza neppure confrontarsi con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, solleva mere doglianze in punto di fatto, volte a proporre una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità;

Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.