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Ordinanza — n. 42730/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because it was signed by a lawyer not enrolled in the special bar register.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42730/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appellant's petition inadmissible, ruling that the appeal was improperly signed by a lawyer not enrolled in the special bar register. Although the lower court had convicted the defendant of offenses under the Anti-Mafia Code, the procedural defect regarding the signature rendered the appeal void. The court emphasized that no exception exists for appeals converted into cassation petitions, thereby upholding the strict requirement for proper representation.

Regesto Legislator

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Art. 613 cod. proc. pen.; Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.: A cassation appeal converted from an appeal is inadmissible if signed by a lawyer not enrolled in the special bar register, as no derogation is permitted to avoid sanctions for misqualifying the appeal.

Parole chiave

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special bar register cassation appeal procedural inadmissibility anti-mafia code lawyer qualification violazione delle norme sicurezza ricorso per inadempienza oltraggio alla corte

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen.
Marco Spagnoli, è stato sottoscritto da avvocato non iscritto nell'albo speciale di cui all'art. 613 cod.
Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
17, 18, 63, 64 e 65, 71 d.lgs 81/2008 e lo ha condannato alla pena di euro 6.000,00 di ammenda; il proposto appello da parte dell'imputato (con atto depositato il 21.10.2016) è stato convertito in ricorso per cassazione in base al disposto dell'art. 568, comma 5, cod.proc.pen.
d.lgs 81/2008
17, 18, 63, 64 e 65, 71 d.lgs 81/2008 e lo ha condannato alla pena di euro 6.000,00 di ammenda; il proposto appello da parte dell'imputato (con atto depositato il 21.10.2016) è stato convertito in ricorso per cassazione in base al disposto dell'art.
art. 613 cod. proc. pen
Marco Spagnoli, è stato sottoscritto da avvocato non iscritto nell'albo speciale di cui all'art. 613 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 2233 del 14/07/1998, Allegretti
In caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso obblighi sanzionati per chi abbia proposto l'esatto mezzo di impugnazione" (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 2233 del 14/07/1998, Allegretti, Rv.
Sez. 5, n. 23697 del 29/04/2003, Gentile
211855; Sez. 5, n. 23697 del 29/04/2003, Gentile, Rv.
Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro
224549; Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv.
Sez. 3, n. 19203 del 15/03/2017, Mezei
258000; Sez. 3, n. 19203 del 15/03/2017, Mezei, Rv.
Ordinanza n. 17317 del 19/08/2020
269690; Ordinanza n. 17317 del 19/08/2020 (Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GHOTRA PHULA nato il 01/02/1972 avverso la sentenza del 29/09/2016 del TRIBUNALE di NOLA Fa-to a-vviso alle parti ;3 udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con sentenza del 29/09/2016 il Tribunale di Noia ha dichiarato l'attuale ricorrente responsabile dei reati di cui agli artt. 17, 18, 63, 64 e 65, 71 d.lgs 81/2008 e lo ha condannato alla pena di euro 6.000,00 di ammenda; il proposto appello da parte dell'imputato (con atto depositato il 21.10.2016) è stato convertito in ricorso per cassazione in base al disposto dell'art. 568, comma 5, cod.proc.pen.

Osservato che l'atto di impugnazione proposto nell'interesse dell'imputato dal difensore avv. Marco Spagnoli, è stato sottoscritto da avvocato non iscritto nell'albo speciale di cui all'art. 613 cod. proc. pen. Considerato che è giurisprudenza consolidata di questa Corte, che "alla regola secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori, non è prevista deroga per il caso di appello convertito in ricorso.

In caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso obblighi sanzionati per chi abbia proposto l'esatto mezzo di impugnazione" (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 2233 del 14/07/1998, Allegretti, Rv. 211855; Sez. 5, n. 23697 del 29/04/2003, Gentile, Rv. 224549; Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000; Sez. 3, n. 19203 del 15/03/2017, Mezei, Rv. 269690; Ordinanza n. 17317 del 19/08/2020 (Rv. 658641 - 01). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende