Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds violating procedural motivation rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay costs. The appellant challenged a lower court's finding of criminal responsibility, alleging a defect in the court's reasoning. The court rejected this claim because the appeal grounds were too generic and failed to specify the legal and factual reasons supporting the request, violating procedural requirements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 lett. d) cod. proc. pen.; Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are absolutely generic and fail to specify the legal and factual reasons supporting the request.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRANCACCIO DOMENICO nato a CASERTA il 05/06/1993 avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con sentenza in data 17.02.2023 la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza in data 30.03.2022 dal Tribunale di Napoli Nord, con la quale l'attuale ricorrente era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 291-bis comma 1 DPR n. 43/73 e condannato alla pena ritenuta di giustizia, concedendo, in parziale riforma, il beneficio della sospensione condizionale della pena detentiva. Rilevato che con un unico motivo di ricorso si denuncia vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità; Ritenuto che il motivo è inammissibile, perchè caratterizzandosi per assoluta genericità, integra la violazione dell'art. 581 lett.
d) cod.proc.pen., che nel dettare, in generale, quindi anche per il ricorso per cassazione, le regole cui bisogna attenersi nel proporre l'impugnazione, stabilisce che nel relativo atto scritto debbano essere enunciati, tra gli altri, "I motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta"; violazione che, ai sensi dell'art. 591 comma 1, lett.
c) cod.proc.pen., determina, per l'appunto, l'inammissibilità dell'impugnazione stessa (cfr. Sez. 6, 30.10.2008, n. 47414, Rv. 242129; Sez. 6, 21.12.2000, n. 8596, Rv. 219087). Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Cos