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Ordinanza — n. 42723/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded and generic arguments regarding tax fraud.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42723/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal by Orlandini Giampiero inadmissible because it was manifestly unfounded and generic, merely repeating arguments from the lower court without specific legal critiques. The facts established that the appellant issued invoices for non-existent operations and lacked production machinery, while his prior criminal record precluded generic mitigating circumstances. Consequently, the court upheld the conviction and ordered the appellant to pay the fine and procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded and generic, merely reiterating facts and arguments from the lower proceedings without specific legal criticism of the contested decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded generic arguments tax fraud conviction procedural costs Cassation review lack of specific critique fatture fittizie

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ORLANDINI GIAMPIERO nato a LECCE il 31/10/1961 avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Orlandini Giampiero è inammissibile, perché manifestamente infondato e generico, articolato in fatto, con la riproposizione delle stesse argomentazioni dell'appello, senza critiche specifiche di legittimità alla decisione impugnata. La sentenza impugnata (e la sentenza del Tribunale, in doppia conforme di merito) correttamente rileva come il ricorrente emetteva le fatture per operazioni inesistenti e non aveva macchinari per la produzione, avendo, peraltro, cambiato attività (da produzione di abiti a ristorazione); la sentenza analizza anche la tesi difensiva e con accertamenti in fatto rileva come al momento della verifica della Guardia di finanza nessun macchinario era presente e nel registro dei cespiti ammortizzabili (storico) nessuna annotazione dei macchinari sussisteva.

Si tratta di evidenti accertamenti di merito insindacabili in sede di legittimità. Sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche la sentenza rileva la mancanza di elementi positivi per il riconoscimento nella sussistenza di numerosi precedenti penali a carico dell'imputato. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec