Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 42721/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of merit regarding minor offense due to structural building violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42721/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Olga Vladimirovna Bassova inadmissible due to the manifest unfoundedness of her arguments. The lower court found that the construction of multiple structures and the non-occasional presence of people necessitated compliance with seismic regulations, rendering the offense not of minor significance. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay a fine and procedural costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 131 bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the alleged offense lacks the requisite gravity, as the lower court's assessment of the specific circumstances and structural dimensions is binding in a review of legality.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility minor offense gravity seismic building regulations manifest unfoundedness procedural costs payment soglia del valore litigioso circostanze attenuanti misura meno grave

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 131 bis cod. pen.
Sulla particolare tenuità del fatto (art. 131 bis cod. pen.) la sentenza rileva, con valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità (vedi Sez.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 131 bis cod. pen
Sulla particolare tenuità del fatto (art. 131 bis cod. pen.) la sentenza rileva, con valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità (vedi Sez.
art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, Sentenza n. 43874 del 06/10/2016
pen.) la sentenza rileva, con valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità (vedi Sez. 4, Sentenza n. 43874 del 06/10/2016 Cc.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BASSOVA OLGA VLADIMIROVNA nato il 19/06/1978 avverso la sentenza del 01/03/2022 del TRIBUNALE di PISTOIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Olga Vladimirovna Bassova è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo. Sulla particolare tenuità del fatto (art. 131 bis cod. pen.) la sentenza rileva, con valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità (vedi Sez. 4, Sentenza n. 43874 del 06/10/2016 Cc. (dep. 17/10/2016) Rv. 267926), come il fatto "sia per le caratteristiche dimensionali e strutturali, sia per la pluralità dei manufatti realizzati, sia infine per il diniego della richiesta di sanatoria [...] non può certamente ritenersi di particolare tenuità". Sulla responsabilità, solo genericamente e incidentalmente contestata, la sentenza con accertamenti di merito insindacabili in sede di legittimità ha evidenziato come le dimensioni (e la struttura) dei manufatti e la presenza "non saltuaria" delle persone imponeva il rispetto delle normative antisismiche. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso