Criminal appeal dismissed for lack of merit regarding minor offense due to structural building violations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Olga Vladimirovna Bassova inadmissible due to the manifest unfoundedness of her arguments. The lower court found that the construction of multiple structures and the non-occasional presence of people necessitated compliance with seismic regulations, rendering the offense not of minor significance. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay a fine and procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131 bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the alleged offense lacks the requisite gravity, as the lower court's assessment of the specific circumstances and structural dimensions is binding in a review of legality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BASSOVA OLGA VLADIMIROVNA nato il 19/06/1978 avverso la sentenza del 01/03/2022 del TRIBUNALE di PISTOIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da Olga Vladimirovna Bassova è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo. Sulla particolare tenuità del fatto (art. 131 bis cod. pen.) la sentenza rileva, con valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità (vedi Sez. 4, Sentenza n. 43874 del 06/10/2016 Cc. (dep. 17/10/2016) Rv. 267926), come il fatto "sia per le caratteristiche dimensionali e strutturali, sia per la pluralità dei manufatti realizzati, sia infine per il diniego della richiesta di sanatoria [...] non può certamente ritenersi di particolare tenuità". Sulla responsabilità, solo genericamente e incidentalmente contestata, la sentenza con accertamenti di merito insindacabili in sede di legittimità ha evidenziato come le dimensioni (e la struttura) dei manufatti e la presenza "non saltuaria" delle persone imponeva il rispetto delle normative antisismiche. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso