Cassation court dismisses appeals for inadmissibility as they merely repeat lower court arguments without new facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Valentino Gianluca and Maese Giovanni inadmissible because they failed to present new facts or arguments distinct from the second-instance judgment. The lower court found the defendants guilty of intentionally setting fire to waste at an illegal landfill, noting that the prosecution's direct observation established responsibility and that the crime was not of particular minor gravity. Consequently, the appeals were rejected as merit-based evaluations are unchallengeable in a legality review, and the defendants were ordered to pay fines and procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals must contain new facts or arguments distinct from those presented at the second instance; mere repetition of lower court reasoning renders them inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MAESE GIOVANNI nato a NAPOLI il 16/06/1993 VALENTINO GIANLUCA nato a NAPOLI il 29/01/1993 avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi proposti da Valentino Gianluca e Maese Giovanni sono inammissibili, perché articolati in fatto, reiterano i motivi di appello e non si confrontano con la motivazione della decisione. La sentenza impugnata ha evidenziato come i ricorrenti sono stati trovati dalla PG intenti a incendiare i rifiuti di una discarica abusiva. La responsabilità è stata, quindi, desunta dalla diretta visione della PG e, inoltre, in sede di appello due ricorrenti non hanno presentato motivi specifici, sulla responsabilità per il delitto di incendio di rifiuti, come rilevato nella sentenza.
Si tratta di una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità in quanto adeguatamente motivata. Relativamente al trattamento sanzionatorio e alla mancata applicazione della particolare tenuità del fatto la sentenza evidenzia come il reato non può essere ritenuto di particolare tenuità, per la grave messa in pericolo della salute. Relativamente alla prescrizione si deve rilevare che il reato contestato non risulta prescritto, si tratta di un delitto (art. 256 bis d. Igs. 152 del 2006) e la prescrizione è di anni 7 e mesi 6 (accertato il 13 agosto 2015); l'ipotesi contravvenzionale, infatti, è stata dichiarata estinta per prescrizione.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex ad 616 cod. proc. pen. per ciascun ricorrente
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così