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Ordinanza — n. 42718/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation dismisses appeal for copyright infringement due to generic grounds and unreviewable merit assessments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42718/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Sar Moussa inadmissible, ruling that the grounds were manifestly unfounded and generic. The lower court correctly identified the sale of over 1,000 counterfeit CDs and DVDs as abusive reproduction, rejecting the appellant's subjective doubts about content without direct evidence. The court emphasized that sentencing evaluations regarding the quantity of goods and lack of mitigating circumstances are binding merits assessments not subject to review on appeal.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: Appeals based on generic or unfounded grounds, or challenging binding merit assessments of sentencing and factual evaluation, are inadmissible.

Parole chiave

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copyright infringement inadmissible appeal merit assessment generic grounds unreviewable facts confisca dei proventi di reato difesa contro le pratiche commerciali illecite reati contro il patrimonio

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
Art. 366 c.p.p.
art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 45450 del 18/07/2014 - Hamoudi
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAR MOUSSA nato il 01/01/1985 avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Sar Moussa risulta inammissibile perché i motivi di ricorso sono manifestamente infondati e generici. La sentenza impugnata (e in doppia conforme la sentenza del Tribunale) correttamente rileva che sussiste oltre alla mancanza del contrassegno SIAE anche la abusiva riproduzione dei supporti - CD e DVD - desunta dalla messa in vendita di oltre 1000 supporti, e dalle modalità di detenzione (Sez. 3, n. 45450 del 18/07/2014 - dep. 04/11/2014, Hamoudi, Rv. 26086501). Il ricorrente esprime dei dubbi soggettivi (non si può escludere che il contenuto dei supporti sia abusivo, senza un controllo) peraltro in maniera generica.

Sul trattamento sanzionatorio la sentenza evidenzia come il numero dei supporti (elevato, oltre 1000) non consente di riconoscere l'attenuante dell'art 62 n 4 cod. pen. e neanche le circostanze attenuanti generiche (peraltro non richieste con l'atto di appello); inoltre in considerazione della costante attività di vendita di supporti contraffatti e del numero degli stessi posti in vendita la Corte di appello esclude la sussistenza della particolare tenuità del fatto; si tratta di evidenti valutazioni di merito insindacabili in sede di legittimità.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così