Cassation appeal dismissed for inadmissibility as the ground was not raised in the appeal court proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Vincenzo Calenda's appeal inadmissible because the specific ground regarding the lack of reasoning for accessory sentence durations was not raised during the appeal proceedings. The appellant attempted to introduce this new issue at the cassation stage, arguing that the appellate court should have addressed it, but the court correctly noted that such matters must be presented earlier. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. b, c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds raised were not properly presented in the prior appeal proceedings, as the appellate court correctly omitted pronouncement on matters not within its cognition.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALENDA VINCENZO nato a NOCERA INFERIORE il 17/10/1981 avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da Calenda Vincenzo risulta inammissibile per manifesta infondatezza del motivo che, peraltro, non risulta proposto in sede di ricorso in appello. Il motivo, dell'assenza di motivazione per la durata delle pene accessorie, non risulta proposto in appello: «Non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione» (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017 - dep. 21/03/2017, Bolognese, Rv. 26974501). Non viene neanche prospettata una pena illegale. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 01 ot+ Co