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Ordinanza — n. 42717/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as the ground was not raised in the appeal court proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42717/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Vincenzo Calenda's appeal inadmissible because the specific ground regarding the lack of reasoning for accessory sentence durations was not raised during the appeal proceedings. The appellant attempted to introduce this new issue at the cassation stage, arguing that the appellate court should have addressed it, but the court correctly noted that such matters must be presented earlier. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. b, c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds raised were not properly presented in the prior appeal proceedings, as the appellate court correctly omitted pronouncement on matters not within its cognition.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal new grounds at cassation omitted reasoning accessory sentence procedural default court costs and fine pena accessoria sanzioni pecuniarie pene e misure

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 360, n. 1, lett. b, c.p.p.
art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017 - dep. 21/03/2017, Bolognese
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALENDA VINCENZO nato a NOCERA INFERIORE il 17/10/1981 avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Calenda Vincenzo risulta inammissibile per manifesta infondatezza del motivo che, peraltro, non risulta proposto in sede di ricorso in appello. Il motivo, dell'assenza di motivazione per la durata delle pene accessorie, non risulta proposto in appello: «Non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione» (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017 - dep. 21/03/2017, Bolognese, Rv. 26974501). Non viene neanche prospettata una pena illegale. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 01 ot+ Co