Cassation appeal dismissed as inadmissible for being generic and requesting non-merit review of a final judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Martina Zeqir inadmissible, ordering him to pay a fine and procedural costs. The appellant sought a re-evaluation of the lower court's finding that her dog died from violent injuries inflicted by her, a fact established by multiple witnesses. The court rejected this request because assessing the merits of such factual determinations is strictly reserved for the appellate court and cannot be revisited in a cassation proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it is generic, manifestly unfounded, or requests a re-evaluation of facts already decided by the appellate court, as such assessments are non-appealable in this jurisdiction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTINA] ZEQIR nato il 26/05/1995 avverso la sentenza del 09/11/2022 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. li ricorso proposto da Martinaj Zeqir è inammissibile, perché generico e manifestamente infondato; inoltre, richiede alla Corte di legittimità una rivalutazione del fatto non consentita. La sentenza impugnata ha evidenziato come il cane del ricorrente è morto per lesioni traumatiche e l'imputato è stato visto da più persone percuotere con violenza l'animale (Bocci Debora, Giovanninetti Genny e Pisano Desy). Si tratta di una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità in quanto adeguatamente motivata. Il ricorso non si confronta con le motivazioni della sentenza ma con argomentazioni in fatto reitera i motivi di appello. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i