Italian Court dismisses appeal for tax evasion as generic, infounded, and contrary to established case law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Russo Angelo inadmissible, ruling it generic and unsupported by facts. The lower court found the administrator acted with specific intent to evade taxes by omitting a declaration while citing a liquidity crisis, which the Court noted does not justify non-filing. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay a fine and procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74; In tax evasion cases, specific intent is proven by the amount exceeding the threshold combined with full awareness of the tax due, but this constitutes a matter of merit reviewable only if adequately motivated.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO ANGELO nato a RHO il 28/08/1978 avverso la sentenza del 19/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da Russo Angelo è inammissibile, perché generico e manifestamente infondato, prospetta elementi in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. La sentenza impugnata ha evidenziato sulla sussistenza del dolo come il ricorrente amministratore della società aveva agito nella consapevolezza di omettere la dichiarazione, in quanto prospettava una crisi di liquidità per giustificare il mancato pagamento; la crisi di liquidità potrebbe giustificare l'omesso pagamento delle imposte ma non l'omessa dichiarazione; inoltre, la soglia risulta ampiamente superata.
Del resto "In tema di reati tributari, la prova del dolo specifico di evasione, nel delitto di omessa dichiarazione (art. 5, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74), può essere desunta dall'entità del superamento della soglia di punibilità vigente, unitamente alla piena consapevolezza, da parte del soggetto obbligato, dell'esatto ammontare dell'imposta dovuta" (Sez. 3 - , Sentenza n. 18936 del 19/01/2016 Ud. (dep. 06/05/2016 ) Rv. 267022 - 01). Si tratta, comunque, di una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità in quanto adeguatamente motivata.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de