Italian Court dismisses appeals for manifest unfoundedness regarding sentencing and aggravating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Pezzella and Scognamiglio inadmissible due to manifest unfoundedness and genericity. The lower court correctly applied Article 62-bis of the Penal Code, finding the sentence congruent with the crime's gravity and the aggravating circumstance of using another's means. Consequently, the appeals failed to establish a violation of law or a defect in reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62-bis cod. pen.; Art. 291 ter d. P.R. 43/1973; Appeals are inadmissible when the lower court's decision is adequately motivated, free from contradictions, and correctly applies statutory provisions regarding sentencing limits and aggravating circumstances.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PEZZELLA RAFFAELE nato a NAPOLI il 07/01/1976 SCOGNAMIGLIO GIOVANNI nato a TORRE DEL GRECO 11 13/08/1987 avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi proposti da Pezzella Raffaele e Scognamiglio Giovanni risultano inammissibili per manifesta infondatezza dei motivi e per genericità. La sentenza impugnata con motivazione adeguata, immune da contraddizioni e da manifeste illogicità, e con applicazione corretta delle decisioni di questa Corte di Cassazione, relativamente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti (ricorso di Scognamiglio), rileva come la pena irrogata risulta congrua alla modalità della condotta e alla gravità dei fatti. Le attenuanti generiche previste dall'art. 62-bis cod. pen. sono state introdotte con la funzione di mitigare la rigidità dell'originario sistema di calcolo della pena nell'ipotesi di concorso di circostanze di specie diversa e tale funzione, ridotta a seguito della modifica del giudizio di comparazione delle circostanze concorrenti, ha modo di esplicarsi efficacemente solo per rimuovere il limite posto al giudice con la fissazione del minimo edittale, allorché questi intenda determinare la pena al di sotto di tale limite, con la conseguenza che, ove questa situazione non ricorra, perché il giudice valuta la pena da applicare al di sopra del limite, il diniego della prevalenza delle generiche diviene solo elemento di calcolo e non costituisce mezzo di determinazione della sanzione e non può, quindi, dar luogo né a violazione di legge, né al corrispondente difetto di motivazione. (Sez. 3, n. 44883 del 18/07/2014 - dep. 28/10/2014, Cavicchi, Rv. 260627).
Per il ricorso di Pezzella, che riguarda solo l'aggravante dell'uso di mezzi altrui nella commissione del reato (art. 291 ter d. P.R. 43/1973) la sentenza risulta adeguatamente motivata rilevando l'uso di mezzi di altri come accertato dalla PG ("In tema di contrabbando doganale, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante dell'utilizzo di mezzo di trasporto appartenente ad un terzo estraneo al reato deve ritenersi nn• sufficiente la dimostrazione della titolarità del mezzo in capo a soggetto non imputato, senza che sia necessaria altresì la prova della innocenza di costui" Sez. 3, Sentenza n. 36834 del 07/10/2010 Ud. (dep. 15/10/2010 ) Rv. 248567 - 01).
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. per ciascun ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell