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Ordinanza — n. 42711/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as generic and unfounded due to lack of specific motivation criticism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42711/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Acampa Ciro inadmissible, ruling it generic and manifestly unfounded. The Court of Appeal had previously rejected the appeal because it lacked specific criticisms of the first-instance judgment's reasoning. The Supreme Court held that additional arguments do not cure the initial defect, citing precedent that main inadmissibility bars supplementary grounds.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic and manifestly unfounded, and additional arguments cannot remedy the lack of specific criticism of the first-instance motivation.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic appeal manifestly unfounded lack of specific criticism inadmissible appeal procedural defect Supreme Court Italian criminal procedure impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016
I motivi aggiunti non devono essere valutati, in quanto l'inammissibilità dei motivi principali si comunica a quelli aggiunti (Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016 Cc.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ACAMPA CIRO nato a NAPOLI il 19/06/1987 avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Acampa Ciro è inammissibile, perché generico e manifestamente infondato. La sentenza impugnata ha evidenziato l'inammissibilità dell'appello per mancanza di critiche specifiche alla motivazione della sentenza di primo grado. I motivi aggiunti non devono essere valutati, in quanto l'inammissibilità dei motivi principali si comunica a quelli aggiunti (Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016 Cc. (dep. 22/02/2017) Rv. 268822 - 01). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex ad 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7/