Italian Supreme Court dismisses appeal as generic and unfounded due to lack of specific motivation criticism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Acampa Ciro inadmissible, ruling it generic and manifestly unfounded. The Court of Appeal had previously rejected the appeal because it lacked specific criticisms of the first-instance judgment's reasoning. The Supreme Court held that additional arguments do not cure the initial defect, citing precedent that main inadmissibility bars supplementary grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic and manifestly unfounded, and additional arguments cannot remedy the lack of specific criticism of the first-instance motivation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ACAMPA CIRO nato a NAPOLI il 19/06/1987 avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da Acampa Ciro è inammissibile, perché generico e manifestamente infondato. La sentenza impugnata ha evidenziato l'inammissibilità dell'appello per mancanza di critiche specifiche alla motivazione della sentenza di primo grado. I motivi aggiunti non devono essere valutati, in quanto l'inammissibilità dei motivi principali si comunica a quelli aggiunti (Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016 Cc. (dep. 22/02/2017) Rv. 268822 - 01). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex ad 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7/