Cassation appeal dismissed as inadmissible due to generic grounds and failure to renew trial in appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the grounds were generic and the request to renew the appellate trial was not properly raised in the appeal. The appellant argued that the lower court erred in finding criminal intent regarding the omission of a property declaration, but the court noted the defendant knew the buyers. Consequently, the court ruled that the appellate judgment's assessment of criminal intent was a non-appealable matter of merit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if grounds are generic or if procedural requests like renewing the trial were not properly formulated in the appeal, and substantive evaluations of criminal intent remain non-appealable.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIULLI RENATO nato a CASTELFIORENTINO il 25/06/1953 avverso la sentenza del 22/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTE() SOCCI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da Ciulli Renato è inammissibile, perché generico e manifestamente infondato; inoltre, il secondo motivo sulla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello non risulta proposto con i motivi di appello, come riportati dalla sentenza senza nessuna contestazione del ricorrente in sede di ricorso in cassazione. La sentenza impugnata ha evidenziato sulla sussistenza del dolo come il ricorrente amministratore della società aveva agito nella consapevolezza di omettere la dichiarazione, in quanto aveva venduto l'immobile di cui all'imputazione a soggetti da lui già precedentemente conosciuti; egli presenziava anche al rogito di compravendita. Si tratta di una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità in quanto adeguatamente motivata. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i