Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to manifest unfoundedness of the sole ground raised.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal by Lacatus Sever inadmissible because the sole ground raised was manifestly unfounded. The lower court had adequately motivated its decision regarding the appropriateness of the sanction and the rejection of generic mitigating circumstances based on the gravity of the offense and the defendant's prior record. Since these are matters of merit that were properly reasoned, the cassation court found no error in law to warrant intervention.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible when the sole ground raised is manifestly unfounded, and the lower court's decision on the appropriateness of the sanction and the rejection of mitigating circumstances constitutes a matter of merit that was adequately motivated.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LACATUS SEVER nato il 20/05/1970 avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da Lacatus Sever è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo.
2. la sentenza impugnata adeguatamente motiva sul trattamento sanzionatorio rilevando che la pena risulta congrua ai fatti e che le circostanze attenuanti generiche non possono riconoscersi, in assenza di elementi positivi e in relazione alla gravità del fatto e la reiterazione delle condotte, e alla personalità del ricorrente gravato da precedenti. Si tratta di valutazioni di merito insindacabili in sede di legittimità in quanto adeguatamente motivate. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il