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Ordinanza — n. 42702/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for genericity and merit review; costs awarded to the State.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42702/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the grounds and the lack of specific legal criticism against the lower court's decision. The appellant argued for a re-evaluation of the conviction for the crime of theft, but the court found the appeal merely reiterated the second-instance arguments without new merit-based challenges. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the fine and procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 603 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is generic, reiterates grounds already rejected in the second instance, and fails to provide specific legal criticism of the lower court's motivated decision on the merits.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds merit review procedural costs reiteration of arguments indennità per testimone attendibilità dei testimoni dubbi sull'imparzialità

Disposizioni normative citate

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Art. 603 cod. proc. pen.
Anche relativamente al primo motivo di ricorso sulla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (art. 603 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 408 cod. pen
La sentenza impugnata (e la decisione di primo grado) adeguatamente motiva senza contraddizioni e senza manifeste illogicità sulla responsabilità della ricorrente per il reato di cui all'art. 408 cod. pen.
art. 603 cod. proc. pen
Anche relativamente al primo motivo di ricorso sulla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (art. 603 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014 - Cariolo e altri
Sez. 7, n. 44280 del 13/09/2016
(Sez. 7, n. 44280 del 13/09/2016 - dep.
Sez. 7, n. 7425 del 28/01/2016 - Botta
Sez. 2, n. 52800 del 25/11/2016 - Rosati
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALOISIO STEFANIA nato a L'AQUILA il 16/09/1958 avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Aloisio Stefania è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi e per genericità, articolato in fatto e reiterativo dei motivi di appello, senza critiche specifiche di legittimità alla sentenza impugnata, richiede una rivalutazione non consentita. La sentenza impugnata (e la decisione di primo grado) adeguatamente motiva senza contraddizioni e senza manifeste illogicità sulla responsabilità della ricorrente per il reato di cui all'art. 408 cod. pen. (assorbito il reato di danneggiamento) in quanto la stessa è stata riconosciuta dai testi (parte offesa e Aloisi Plinio), nel video, con certezza.

Il ricorso, su questi punti, del resto, è estremamente generico e si limita a ritenere un vizio della motivazione della sentenza impugnata, reiterando, peraltro, le motivazioni dell'appello senza nessuna critica specifica, di legittimità, alla decisione impugnata, che ha adeguatamente motivato su tutti i profili dell'appello. È inammissibile il ricorso per Cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato. (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014 - dep. 28/10/2014, Cariolo e altri, Rv. 26060801).

2. Anche relativamente al primo motivo di ricorso sulla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (art. 603 cod. proc. pen.) deve ritenersi la manifesta infondatezza in quanto la Corte di appello evidenzia come la prova testimoniale richiesta risulta superflua potendo decidersi il processo con le prove acquisite.

3. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex ad 616 cod. proc. pen.

4. La parte civile ha depositato conclusioni scritte e nota spese. In relazione alla natura del procedimento, in Camera di Consiglio le spese non sono dovute in quanto nessuna attività concreta, diretta a contrastare (:,4/14 i l'avversa pretesa, a tutela dei propri diritti ed interessi di natura civile e risarcitoria, è stata compiuta, essendosi limitata la parte civile solo alla nota spese e alle conclusioni scritte: «Nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato per qualsiasi causa inammissibile, va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, purché questa abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria. (Nella specie, la Corte ha escluso la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute nel grado dalla parte civile che aveva prodotto una memoria contenente l'indicazione di elementi di contrasto ultronei rispetto alla valutazione preliminare di inammissibilità operata dal collegio secondo i presupposti e le peculiari finalità del meccanismo di cui all'art. 610, comma primo, cod. proc. pen.). (Sez. 7, n. 44280 del 13/09/2016 - dep. 19/10/2016, C, Rv. 26813901; vedi anche Sez. 7, n. 7425 del 28/01/2016 - dep. 24/02/2016, Botta, Rv. 26597401 e Sez. 2, n. 52800 del 25/11/2016 - dep. 13/12/2016, Rosati, Rv. 26876801).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese del grado in