Criminal appeal dismissed for lack of merit regarding minor offense under Italian Penal Code Article 131 bis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Spinelli Adelaide inadmissible due to the manifest unfoundedness of the grounds. The lower court found that the minor nature of the unauthorized intervention, combined with the impossibility of regularization and the appellant's failure to comply with demolition orders, precluded the application of Article 131 bis of the Penal Code. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the fine and procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131 bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal against a conviction for a minor offense is inadmissible when the lower court's assessment of the act's triviality and the defendant's non-compliance with administrative orders renders the statutory penalty inapplicable.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINELLI ADELAIDE nato a PESCARA il 26/12/1957 avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da Spinelli Adelaide è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo. Sulla particolare tenuità del fatto (art. 131 bis cod. pen.) la sentenza rileva, con valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità (vedi Sez. 4, Sentenza n. 43874 del 06/10/2016 Cc. (dep. 17/10/2016) Rv. 267926), come "la consistenza dell'intervento abusivo, l'impossibilità di una sua sanatoria, e la mancata ottemperanza da parte dell'odierna appellante all'ordine di demolizione delle opere" ostano all'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il