Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded and generic arguments lacking specific legal criticism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Micheli Emanuela inadmissible as manifestly unfounded and generic. The court noted that the appellant merely repeated arguments from the lower appeal without specific legal critiques, while the lower courts correctly identified undeclared gambling winnings and unexplained credit card loans as factual errors of law. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay a fine and procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 366 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded and generic, lacking specific legal criticism of the decision under review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MICHELI EMANUELA nata a ROMA il 18/11/1981 -V-- avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da Micheli Emanuela è inammissibile, perché manifestamente infondato e generico, articolato in fatto, con la riproposizione delle stesse argomentazioni dell'appello, senza critiche specifiche di legittimità alla decisione impugnata. La sentenza impugnata (e la sentenza del Tribunale, in doppia conforme di merito) correttamente rileva che la ricorrente aveva redditi da vincite al gioco non dichiarati, per il beneficio del reddito di cittadinanza, rilevando con accertamenti in fatto, insindacabili in sede di legittimità, come risultava inverosimile il "prestito" della carta di credito ad una amica non meglio identificata in considerazione delle giocate anche successive al periodo indicato dalla stessa ricorrente di consegna della sua carta di credito all'amica.
Anche il secondo motivo, sul preteso errore di fatto, risulta infondato manifestamente in quanto la sentenza evidenzia come dagli elementi di merito acquisiti si tratta di un errore di diritto non scusabile (anche in relazione all'omessa dichiarazione delle autovetture). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci