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Ordinanza — n. 42698/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because the lawyer was not registered in the special Cassation barroll.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42698/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the representing lawyer was not registered in the special barroll of the Court at the time of filing. The appellant, Crivello Lorenza Ignazia, sought to challenge a lower court judgment through a formal appeal procedure. The court ruled that the lack of proper registration rendered the legal representation invalid under the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.: An appeal before the Court of Cassation is inadmissible if the counsel is not enrolled in the special barroll of the Court at the time of submission.

Parole chiave

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special barroll registration Cassation appeal inadmissibility Code of Criminal Procedure legal representation validity court fees and fines difetto di legittimazione del ministero pubblico prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Marco Mocci, non iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione, al momento della presentazione dell'impugnazione (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.).
Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
La Corte di appello ha trasmesso ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen. a questa Corte di Cassazione l'atto di appello proposto da Crivello Lorenza Ignazia avverso la sentenza in epigrafe indicata.
Art. 616 cod. proc. pen.
art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRIVELLO LORENZA IGNAZIA nato a SANTA FLAVIA il 06/09/1964 avverso la sentenza del 22/04/2022 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESE010 avviso alle—p—ai; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello ha trasmesso ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen. a questa Corte di Cassazione l'atto di appello proposto da Crivello Lorenza Ignazia avverso la sentenza in epigrafe indicata.

2. Il ricorso risulta inammissibile perché firmato da difensore, Avv. Marco Mocci, non iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione, al momento della presentazione dell'impugnazione (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7/