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Ordinanza — n. 42578/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds regarding evidence exclusion and retrial request.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42578/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's refusal to renew the trial and its exclusion of a witness testimony without sufficient specific reasoning. The court ruled that the appellate court correctly determined the evidence irrelevant given the appellant's established responsibility and that retrial requests in the second instance are exceptional and cannot serve as exploratory investigations.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal regarding the exclusion of testimony or the rejection of a retrial request must specifically demonstrate why the excluded evidence was decisive; the appellate court's decision is not subject to cassation review if it relies on the presumption of completeness of the first-instance record and does not engage in exploratory investigation.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility specificity principle evidence retrial request second instance presumption of record completeness exploratory investigation prohibition recidiva nell'infrazione altri reati procedura di revisione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p.
Invero, in tema di ricorso per cassazione, l'impugnazione dell'ordinanza di esclusione di una prova testimoniale deve illustrare, in ossequio al principio di specificità di cui all'art. 581 cod.
Art. 616 c.p.p.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 31 d.P.R. 380/2001
art. 581 cod. proc. pen
Invero, in tema di ricorso per cassazione, l'impugnazione dell'ordinanza di esclusione di una prova testimoniale deve illustrare, in ossequio al principio di specificità di cui all'art. 581 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 20581 del 10/01/2023
(Sez. 1, n. 20581 del 10/01/2023 Ud., Astafi, Rv.
Sez. 3, n. 34626 del 15/07/2022
Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015
Sez. U, n. 2780 del 24/01/1996
266820; Sez. U, n. 2780 del 24/01/1996, Rv.
Sez. 3, n. 47293 del 28/10/2021
(Sez. 3, n. 47293 del 28/10/2021 Ud.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Maddaluno Carlo, nato a Cercola il 13/12/1967 avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli in data 21/12/2022 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Alberto Galanti.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli, kjenterrral - del-24-dicembre--20-2-2, in riforma della sentenza del Tribunale di Noia, dichiarava non doversi procedere per prescrizione in ordine ai reati di cui ai capi a) b) e c), revocando, per l'effetto, la sanzione amministrativa della rinnessione in pristino dello stato dei luoghi ex art. 31 d.P.R. 380/2001, confermando nel resto la penale responsabilità di Carlo Maddaluno per il delitto di cui al capo d), ex art. 61 n. 2, 81 cpv e 349, comma 2 cod. pen. (mesi 6 di reclusione e 130 euro di multa).

2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo, la omessa motivazione in relazione alla mancata assunzione di una prova decisiva e rispetto al rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente, infatti, in primo luogo riproduce pedissequamente le doglianze presentate nel ricorso in appello, che hanno peraltro ad oggetto la rivalutazione nel merito delle risultanze probatorie. In secondo luogo, sono manifestamente infondate le deduzioni difensive poiché i vizi sollevati prospettano enunciati ermeneutici in contrasto con l'interpretazione giurisprudenziale di legittimità ivi intervenuta sul punto. Invero, in tema di ricorso per cassazione, l'impugnazione dell'ordinanza di esclusione di una prova testimoniale deve illustrare, in ossequio al principio di specificità di cui all'art. 581 cod. proc. pen., i motivi per i quali la deposizione ritenuta superflua dal giudice fosse, invece, rilevante ai fini della decisione. (Sez. 1, n. 20581 del 10/01/2023 Ud., Astafi, Rv. 284536 - 01).

Nel caso in esame, la Corte territoriale ha chiarito come l'assunzione della deposizione del figlio dell'imputato fosse assolutamente irrilevante, posta la evidenza della responsabilità del ricorrente (quale autore materiale o almeno concorrente morale del fatto), determinata:

a) dall'essere proprietario dell'immobile;

b) dall'essere il soggetto nella cui esclusiva disponibilità si trovava la porzione dello stesso oggetto dei lavori abusivi;

c) dall'essere il soggetto nominato custode all'atto dell'apposizione dei sigilli, rimossi per completare l'opera. Tale assunto è in linea con la giurisprudenza della Corte, secondo cui il sindacato che la corte di cassazione può esercitare in relazione alla correttezza della motivazione di un provvedimento pronunciato dal giudice di appello sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento non può mai essere svolto sulla concreta rilevanza dell'atto o della testimonianza da acquisire, ma deve esaurirsi nell'ambito del contenuto esplicativo del provvedimento adottato (Sez. 3, n. 34626 del 15/07/2022, Rv. 283522), giacché la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015 -dep. 25/03/2016- Rv. 266820; Sez. U, n. 2780 del 24/01/1996, Rv. 203974). La presunzione di tendenziale completezza del materiale probatorio già raccolto nel contraddittorio di primo grado rende inammissibile la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale che si risolva in una attività «esplorativa» di indagine, finalizzata alla ricerca di prove anche solo eventualmente favorevoli al ricorrente, non sussistendo pertanto, riaspetto ad essa, alcun obbligo di risposta da parte del giudice del gravame. (Sez. 3, n. 47293 del 28/10/2021 Ud.

R., Rv. 282633 - 01).

2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così