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Ordinanza — n. 42577/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the indictment dismissal order is not appealable to the Supreme Court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42577/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the joint cassation appeal by the offended parties inadmissible. The court found that the prosecution's dismissal order, issued after the June 2017 law, falls under Article 410-bis of the Code of Criminal Procedure and is only appealable to the single-judge tribunal, not the Supreme Court. Consequently, the appeal was rejected for violating the principle of taxativity regarding admissible remedies, and the appellants were ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 410-bis c.p.p.; Art. 127, comma 5 c.p.p.: The dismissal order issued after the 2017 law is not appealable to the Supreme Court but only to the single-judge tribunal, except for nullity cases.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility indictment dismissal order single-judge tribunal appeal principle of taxativity criminal procedure remedies conformità alle norme ambientali ricerca sull'ambiente parzialità dell'esperto

Disposizioni normative citate

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Art. 410-bis c.p.p.
103 non è ricorribile per cassazione, ma è reclamabile dinanzi al tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 410-bis cod.
Art. 127, comma 5 c.p.p.
pen., se non nei soli casi di nullità previsti dall'art. 127, comma 5, cod.
Art. 616 c.p.p.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 410-bis cod. proc. pen
103 non è ricorribile per cassazione, ma è reclamabile dinanzi al tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen., se non nei soli casi di nullità previsti dall'art.
art. 616 cod. proc. pen
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018 Cc., P.O. in proc. B e altro, Rv. 273371 - 01
(Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018 Cc., P.O. in proc. B e altro, Rv. 273371 - 01).
Sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da:

1. Iobbi Concettina, nata a Mosciano Sant'Angelo il 17/05/1946, 2. Di Egidio Roberto, nato a Giulianova il 06/09/1973, nel procedimento n. 20266/2021/2021 R.G. P.M. Teramo, a carico di ignoti avverso l'ordinanza di archiviazione del 11/04/2023 pronunciata dal G.I.P. di Teramo. udita la relazione svolta dal Consigliere Alberto Galanti.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Teramo archiviava il procedimento penale a carico di ignoti per i reati di cui agli artt. 452-bis e 452-quater cod. pen..

2. LAvve..r..so-tattenz;7 1e persone offese propongono ricorso congiunto per cassazione, con cui deducono l'illogicità della motivazione, l'inosservanza di legge e il travisamento delle provejavverso l'ordinanza con cui il GIP presso il Tribunale di Teramo ha disposto l'archiviazione del procedimento, sia in riferimento al difetto di legittimazione attiva degli odierni ricorrenti, sia in ordine alla procedura e alla metodologia di campionamento dello scarico del depuratore e del laghetto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. L'ordinanza di archiviazione emessa successivamente all'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 non è ricorribile per cassazione, ma è reclamabile dinanzi al tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen., se non nei soli casi di nullità previsti dall'art. 127, comma 5, cod. prod. pen.. Il ricorso è pertanto inammissibile perché presentato avverso un provvedimento inoppugnabile secondo il principio di tassatività delle impugnazioni. (Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018 Cc., P.O. in proc. B e altro, Rv. 273371 - 01).

2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 settembr