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Ordinanza — n. 42575/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42575/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42575/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Messina, in sede di rinvio disposto dalla Corte di cassazione con sentenza del 29 novembre 2022 n. 48240/22, con la quale era stata annullata la sentenza della Corte di appello di Messina del,tg 11 marzo 2022 emessa a seguito dell'appello avverso la sentenza del Tribunale di Pozzo di Gotto del 23 giugno 2021, confermava tale ultima sentenza del Tribunale di Pozzo di Gotto, con la quale Maurizio Utano era stato condannato, alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 800,00 di multa, per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115/2022.

Regesto Legislator

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art. 95 d.P.R. n. 115/2022, art. 131-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 42575/2023 — snpen · Corte di Cassazione: La motivazione si pone in linea di continuità con la giurisprudenza della Corte, secondo cui, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti. (Sez. 7, Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022 Cc., De Plano, Rv. 283044 - 01).

Parole chiave

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sanzioni penali spese di detenzione modalità di calcolo dell'ammenda attenuazione della pena riesame dell'entità pena riscossione di pene pecuniarie

Disposizioni normative citate

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art. 95 d.P.R. n. 115/2022
art. 131-bis cod. pen
Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando con un unico motivo, l'omessa motivazione circa il mancato riconoscimento della causa di estinzione di punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen..
art. 616 cod. proc. pen
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Utano Maurizio, nato a Lipari il 03/09/1982 avverso la sentenza della Corte di appello di Messina in data 13/04/2023 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Alberto Galanti.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Messina, in sede di rinvio disposto dalla Corte di cassazione con sentenza del 29 novembre 2022 n. 48240/22, con la quale era stata annullata la sentenza della Corte di appello di Messina del,tg 11 marzo 2022 emessa a seguito dell'appello avverso la sentenza del Tribunale di Pozzo di Gotto del 23 giugno 2021, confermava tale ultima sentenza del Tribunale di Pozzo di Gotto, con la quale Maurizio Utano era stato condannato, alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 800,00 di multa, per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115/2022.

2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando con un unico motivo, l'omessa motivazione circa il mancato riconoscimento della causa di estinzione di punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Ed infatti, il ricorrente ha riprodotto pedissequamente, senza confrontarsi con la motivazione, le medesime censure rappresentate nel ricorso in appello, disattese dal giudice di merito con logiche argomentazioni. La sentenza, infatti, adeguatamente richiama gli elementi di fatto dai quali risulta in modo evidente l'impossibilità di riconoscere la lieve tenuità del fatto di reato: la condotta di false dichiarazioni finalizzata alla percezione del beneficio del gratuito patrocinio ha infatti determinato, secondo i giudici di secondo grado, una consistente offesa economica ai danni dell'erario.

La motivazione si pone in linea di continuità con la giurisprudenza della Corte, secondo cui, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti. (Sez. 7, Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022 Cc., De Plano, Rv. 283044 - 01).

Il motivo è pertanto inammissibile per genericità.

2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2