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Ordinanza — n. 42573/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of new grounds and failure to address lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42573/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Ruggiero Maurizio inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a conviction for a specific offense, citing errors in birthplace details, omitted reasoning regarding missing document pages, and issues with civil rulings and trial proceedings. The court rejected these arguments because they were either factually unfounded, merely repeated complaints already dismissed by the appellate court with sufficient logic, or lacked the necessary new grounds required for cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it merely repeats grievances already addressed by the appellate court without presenting new grounds or demonstrating a violation of law.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility repetition of appellate grounds lack of new grounds procedural costs order birthplace error irrelevance maltrattamento di minori trattamento crudele e degradante motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 364 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 3396 del 16/11/2012, Dagrada
In particolare, il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto, l'errore materiale riguardo all'erronea indicazione del luogo di nascita non incide sulla riconoscibilità dell'imputato, quindi, sull'individuazione anagrafica (Sez. 2, n. 3396 del 16/11/2012, Dagrada, Rv.
Sez. 6, n. 8936 del 13.01.2015, rv.262620
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Ruggiero Maurizio, nato a Napoli il 25/01/1968 avverso la sentenza del 14/04/2023 della Corte d'Appello di Salerno dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Alberto Galanti.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Salerno ha confermato integralmente la sentenza emessa dal Tribunale di Salerno, che ha condannato Maurizio Ruggiero alla pena di euro 8000,00 di multa per il reato di cui all'art. 544-ter, comma 3, cod. pen..

2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando:

1) erronea indicazione del luogo di nascita dell'imputato;

2) omessa motivazione in relazione alla mancanza della terza pagina della sentenza dì primo grado;

3) omessa motivazione in relazione al riconoscimento delle statuizioni civili;

4) mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.

3. In data 6 luglio 2023 l'Avv. Emanuela Rossomando, per la parte civile, faceva pervenire memoria in cui concludeva per l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. In particolare, il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto, l'errore materiale riguardo all'erronea indicazione del luogo di nascita non incide sulla riconoscibilità dell'imputato, quindi, sull'individuazione anagrafica (Sez. 2, n. 3396 del 16/11/2012, Dagrada, Rv. 254772 - 01). Parimenti, i restanti motivi sono inammissibili perché non è consentito riprodurre acriticamente le medesime censure presentate nel ricorso in appello quando queste sono state disattese con motivazione sufficiente e logicamente coerente dal giudice di merito.

La Corte territoriale, infatti, come si legge a pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata, non si diswsta dalla motivazione del giudice di prime cure non rilevando 414 VAA alcuna incongruenza\--motivazione nonostante la mancanza della terza pagina, poiché l'analisi delle risultanze probatorie risultaper evidenti in altri passaggi motivazionali. Inoltre, quanto alla parametrazione delle statuizioni civili, è coerente il giudice di merito nel determinare l'importo del risarcimento in virtù della lesione del bene giuridico e dell'offesa causata alle persone offese.

Quanto alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, come logicamente argomentato in motivazione;/lo ealord71111 - - • • er~", . non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado e che, in ogni caso, la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 6, n. 8936 del 13.01.2015, rv.262620) ritiene che nel giudizio d'appello la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale ed alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti e che tale accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se correttamente motivato come nel caso di specie (evidenzia peraltro la sentenza impugnata che la difesa del ricorrente avesse rinunciato alla escussione di alcuni dei propri testi).

2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna inoltre l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessive euro 3.686,00, oltre accessori di legge Così deci