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Ordinanza — n. 42560/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and failure to specify logical flaws in lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42560/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the joint appeals by D'Alberto and Terrazzino inadmissible for failing to substantiate their complaints. The appellants argued that the lower court erred in finding criminal responsibility based on conjectural evidence and lacked logical motivation. The court rejected these claims because the lower court's reasoning was congruous, relied on specific documentary evidence, and the appellants did not identify concrete defects in the argumentation.

Regesto Legislator

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Art. 192 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals must be specific and substantiated; generic complaints regarding the lack of logical motivation or the confirmation of liability without proof render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of motivation criminal responsibility burden of proof Cassazione ordinanza procedural defect false indicazioni su attività commerciali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 192 cod. proc. pen.
Avverso tale sentenza gli imputati, tramite il proprio difensore di Lucia, hanno proposto ricorso congiunto per cassazione, lamentando, con il primY'erronea applicazione della legge (art. 192 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
sentenza Corte costituzionale n. 186/2000
art. 192 cod. proc. pen
Avverso tale sentenza gli imputati, tramite il proprio difensore di Lucia, hanno proposto ricorso congiunto per cassazione, lamentando, con il primY'erronea applicazione della legge (art. 192 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte costituzionale, n. 186/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da 1. D'Alberto Angelo, nato a Palermo il 19/01/1976 2. Terrazzino Salvatore, nato in Germania il 11/03/1965 avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia in data 23/09/2022 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Alberto Galanti.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Bergamo del 19/01/2022, con la quale Angelo D'Alberto e Salvatore Terrazzino erano stati condannata per il reato di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, rispettivamente, ad anni uno e mesi tre di reclusione ed anni uno di reclusione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche.

2. Avverso tale sentenza gli imputati, tramite il proprio difensore di Lucia, hanno proposto ricorso congiunto per cassazione, lamentando, con il primY'erronea applicazione della legge (art. 192 cod. proc. pen.) per aver la Corte territoriale erroneamente confermato il giudizio di responsabilità a fronte di elementi probatori che non comprovassero, oltre ogni ragionevole dubbio, la loro responsabilità, fondandosi su elementi meramente congetturali forniti dalla P.G. procedente (la asserita natura di società cartiere di quelle in imputazione, senza che fosse effettuata alcuna indagine in Slovacchia); mentre, con il secondo motivo l'illogicità della motivazione, che manca di un percorso argomentativo logico.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili. La motivazione della Corte territoriale risulta congrua e logicamente argomentata nel confermare il giudizio di penale responsabilità dei ricorrenti. Quanto al primo motivo, in particolare, il giudice di seconde cure ha utilizzato, a conferma del giudizio di responsabilità, oltre al processo verbale di constatazione, le risultanze documentali delle banche estere, la parziale tracciabilità delle targhe dei veicoli utilizzati, l'assenza di fatture di vendita, i rapporti di parentela tra gli imputati e le compagini societarie e/o amministrative precedenti, tutti elementi che hanno coerentemente e logicamente portato il giudice di merito al giudizio di conferma della sussistenza del fatto contestato.

Con tale motivazione, che appare ampia, congrua e non manifestamente illogica o contraddittoria, il ricorrente non si confronta affatto, risultando così il ricorso inammissibile per genericità. Quanto al secondo motivo, 4 ricorrenti lamentAiizio di motivazione ma non _ „1 indica' in alcun modo in cosa tale vizio consisterebbe, di fatto non coltivando la censura proposta, che risulta parimenti inammissibile per genericità.

2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,