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Ordinanza — n. 42558/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds under Article 616 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42558/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Giorgio Caldaras's appeal inadmissible, ordering him to pay procedural costs. The appellant argued the Court of Appeal failed to properly exclude recidivism under Article 99 of the Penal Code, citing a prior annulment for lack of reasoning. The court rejected this, finding the lower court's detailed reasoning regarding the appellant's criminal history and dangerousness was sufficient and not arbitrary.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 99 c.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and do not specifically point to a violation of law or a defect in reasoning, as the lower court's decision must be substantiated by concrete facts and logical argumentation.

Parole chiave

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inadmissibility grounds generic appeal recidivism exclusion Article 616 c.p.p. procedural costs recidiva nell'infrazione aggravamento della pena criminalità persistente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 99 c.p.
articolo 99 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Costituzionale, n. 186/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Caldaras Giorgio, nato a Piove di Sacco il 22/12/1989 avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia in data 24/10/2022 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Alberto Galanti.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Brescia, a seguito di annullamento da parte di questa Corte in riferimento all'omessa motivazione sull'applicazione della recidiva, provvedendo sulla impugnazione proposta da Caldaras Giorgio, confermava la sentenza del Tribunale di Brescia del 30/12/2019, che aveva condannato l'imputato in relazione al delitto di cui agli articoli 624-625, 99 cod. pen., ad anni uno e mesi due di reclusione ed euro 140 di multa.

2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando violazione della legge penale e segnatamente dell'articolo 99 cod. pen., nonché vizio di motivazione, essendo la Corte di appello di Brescia incorsa nel medesimo vizio della sentenza precedentemente annullata dalla Cassazione, avendo omesso di escludere la recidiva, che ha invece riconosciuto senza addurre motivazione plausibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato. La Corte di appello, infatti, alle pagine 3-4 della sentenza, motiva in modo congruo e non illogico in ordine al riconoscimento della recidiva, ritenendo da un lato che il furto aggravato commesso in data 26 marzo 2014 sia certamente espressione di una accresciuta capacità a delinquere, che esige un trattamento sanzionatorio più severo, essendo il Caldaras «persona completamente impermeabile al comando legale che non teme neppure le pregresse condanne anche a pena detentiva non sospesa». Egli, secondo la Corte territoriale, prima del 2014 aveva già riportato tre condanne per furto aggravato commesso in concorso con altre persone e, nonostante il severo monito derivante da condanne con pena sospesa, si dava nuovamente a delinquere commettendo una serie di furti giudicati con sentenza emessa il 16 maggio 2013, con pena non sospesa, nonostante la quale il Caldaras si dava nuovamente a delinquere commettendo il furto giudicato con la sentenza impugnata.

Inoltre, evidenzia la sentenza impugnata come la carriera criminale del Caldaras dimostri la crescente pericolosità sociale dell'imputato, posto che nella sentenza 16 maggio 2013 è stata accertata la commissione di ben sei furti aggravati nel breve periodo commesso fra maggio e novembre 2012, che attestano il livello di organizzazione e programmazione dei furti anche esposti alla pubblica fede. Infine, evidenzia la Corte di Appello come a tali elementi, già di per sé sufficienti a giustificare l'aumento di pena per la ritenuta recidiva, va aggiunto che l'imputato ha riportato altre condanne pronunciate (n.

2) dalla Corte d'appello di Venezia, dal tribunale di Padova e ancora dalla Corte d'appello di Venezia, l'ultima delle quali per il reato di rapina aggravata, elementi tutti che dimostrano una stabile attività criminale, una totale noncuranza delle conseguenze penali, anche in presenza di pene ., esecutive in parte espiate. Con tale motivazione, che appare ampia, congrua e non manifestamente illogica o contraddittoria, il ricorrente non si confronta affatto, risultando così il ricorso inammissibile per genericità.

2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso