Criminal appeal dismissed as inadmissible due to generic failure to justify absence of new defense counsel.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Tabit Abdelkadar inadmissible because it failed to substantiate the reasons for the new defense counsel's absence. Although the original defense lawyer was revoked and replaced by an official defender, the appellant did not provide specific arguments regarding the impediment to appear at the hearing. Consequently, the court ruled that the generic nature of the appeal prevented a valid assessment of its admissibility under Article 616 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 97 comma IV c.p.p.: An appeal is inadmissible if the appellant fails to provide specific and arguable reasons for the absence of the substituted defense counsel, thereby preventing the court from evaluating the consistency of the original request.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TABIT ABDELKADAR nato il 30/04/1976 avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; - letto il ricorso proposto nell'interesse di Tabit AbdelKadar avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché generico in quanto, ferma la regolare notifica della citazione in giudizio al difensore di fiducia originariamente nominato e poi revocato, la mancata comparizione all'udienza del nuovo difensore, sostituito ex art 97 comma IV cpp dal difensore d'ufficio, le ragioni dell'asserito impedimento a comparire non vengono né indicate né argomentate nel corpo del ricorso, così da impedire alla Corte di legittimità di valutare la stessa consistenza e dunque l'originaria ammissibilità della relativa istanza; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio 2023.