Cassation appeal dismissed as inadmissible for repeating merits arguments already decided by lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the raised grounds merely reproduced arguments already fully examined and rejected by the Court of Appeal. The lower court had already addressed the subjective elements of the alleged crime and the assessment of the new fact regarding increased dangerousness. Consequently, the appeal was rejected under Article 616 of the Code of Criminal Procedure, and the appellant was ordered to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if the grounds merely repeat arguments already examined and decided by the court of first instance or appeal, lacking new legal or factual elements.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPARAPANE GIANCARLO nato a LECCE il 07/07/1970 avverso la sentenza del 08/07/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Giancarlo Sparapane avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con indicazioni fattuali e argomenti giuridici logici e corretti dal giudice di merito sia in relazione alla configurabilità dell'ipotesi di reato contestata, anche nei relativi tratti soggettivi con conseguente coerente esclusione dell'ipotesi di cui all'ad 612 cp, sia in relazione alla valutazione spesa nel rietenere il nuovo fatto, alla luce dei precedenti, espressivo di una accresciuta pericolosità dell'imputato; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio 2023