Cassation appeal dismissed for inadmissibility as merits were already reviewed and third ground inconsequential.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the raised arguments were already adequately examined and rejected by the lower court on merits. The appellant challenged a violation of the ne bis in idem principle and the characterization of a specific crime, while also raising a third ground regarding the applicability of Article 341-bis of the Penal Code. The court ruled this third ground inconsequential as it relied solely on letters of apology not expressly argued in the appeal, leading to the dismissal of the entire petition.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 341-bis c.p.; The Court of Cassation holds that an appeal is inadmissible if the grounds raised replicate issues already fully examined and dismissed by the court of first instance, and if additional grounds are manifestly inconsequential to the outcome.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARI GIUSEPPE nato a ARZANO il 16/12/1970 avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Mari avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto replicano profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sia in relazione alla rotenuta violazione del principio del ne bis in idem sia in ordine alla configurabilità dell'ipotesi di reato di cui al capo b) della rubrica mentre la rivendicata applicabilità del terzo comma dell'art 341 bis cp, peraltro non espressamente prospettata con l'appello, è comunque manifestamente inconferente ( perché unicamente correlata alla lettere di scuse inviata dal ricorrente) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio 2023.