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Ordinanza — n. 42548/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to non-allowed late challenge of territorial jurisdiction and re-examination of merits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42548/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Nicola Passaquindici inadmissible. The court found that the first ground constituted a belated challenge to territorial jurisdiction, which is not permitted in cassation proceedings, while the second ground merely re-examined facts already thoroughly addressed by the lower court. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 609 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it raises a late objection to territorial jurisdiction or re-examines facts and legal assessments already fully evaluated by the court of first instance.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility territorial jurisdiction challenge recidivism assessment review procedural time limits court of first instance recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 609 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASSAQUINDICI NICOLA nato a BARI il 15/01/1987 avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Nicola Passaquindici avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto il primo si risolve in una tardiva e dunque non consentita contestazione della incompetenza territoriale mentre il secondo replica profili di censura, inerenti alla ritenuta recidiva, già adeguatamente vagliati e disattesi con puntuali e corretti argomenti giuridici dal giudice di merito nel rimarcare la accentuata pericolosità dell'imputato derivante dalla condotta a giudizio; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio 2023.