Criminal appeal dismissed for inadmissibility as substantive grounds were manifestly unfounded and absorbed by first instance reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Allegra Conti inadmissible, ruling that the cited grounds were manifestly unfounded in a final review proceeding. The first instance court had already logically and thoroughly excluded the prerequisites for alternative measures, rendering the appellant's complaints about the lack of specific procedural mechanisms irrelevant. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 545 bis cpp: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, as the lower court's reasoned substantive assessment already precludes the application of the alleged alternative measures.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONTI ALLEGRA nato a RIMINI il 05/10/1995 avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Allegra Conti avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto manifestamente infondati, avendo La Corte del merito, con valutazione prognostica argomentata in modo logico e puntuale, escluso i presupposti costituitivi utili alla applicazione di una misura sostitutiva anche diversa da quella implicitamente assentita dall'imputato con l'accordo di cui al concordato non validato, così da rendere in sé manifestamente inconferente anche la lamentata mancata instaurazione del meccanismo di cui all'art 545 bis cpp, assorbito dalle dette considerazioni di merito; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio 2023.