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Ordinanza — n. 42546/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for repeating merits arguments already rejected by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42546/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised were merely repetitive of arguments already thoroughly examined and rejected by the Court of Appeal. The lower court had correctly determined that the defendant's conduct did not meet the objective disvalue threshold required for non-punishability under Article 131-bis of the Penal Code. Consequently, the cassation court ruled that these merits-based arguments are not admissible in a stage limited to legal error review.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 131-bis c.p.: Arguments concerning the substantive evaluation of objective disvalue under Art. 131-bis c.p. are inadmissible in cassation if already fully examined and rejected by the court of first instance on merits.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility repetitive arguments rule non-punishability threshold objective disvalue assessment merits review limitation elusione fiscale scrutinio per merito comparativo punibilità

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis c.p.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GELORMINI MARCO nato a FOGGIA il 10/04/1986 avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Gelormini Marco avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito nel ritenere non applicabile, per l'evasione contestata al ricorrente, la causa di non punibilità prevista dall'ad 131 bis cp per il disvalore oggettivo della condotta, ritenuto, con valutazione di merito non censurabile in questa sede, incompatibile con la previsione normativa invocata dalla difesa rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio 2023.