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Ordinanza — n. 42545/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for repeating merits arguments and raising generic new grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42545/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against a lower court's finding of guilt and refusal of mitigating circumstances, but the court found the first two grounds merely repeated arguments already decided on the merits. The third ground regarding lack of motivation was rejected as generic and not properly raised during the appeal phase. Consequently, the court ruled that these defects rendered the appeal inadmissible under procedural law.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 363 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they merely repeat arguments already decided by the court of first instance or if they raise generic new grounds not properly substantiated or raised during the appeal proceedings.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetition of merits generic new grounds lack of motivation Court of Cassation motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COIA ROMANO nato a LATIANO il 24/05/1950 avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Romano Coia avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto, con riguardo alle prime due doglianze, le stesse replicano profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sia nel riscontrare i tratti costitutivi, anche soggettivi, del reato contestato, alla luce di una logica e puntuale ricostruzione e valutazione della vicenda in fatto,sia nell'escludere la non punibilità del fatto ai sensi dell'ad 131 bis cp alla luce del disvalore oggettivo ascritto alla relativa condotta nonché della intensità del dolo riscontrata, considerazioni argomentate in termini tali da rendere non censurabili in questa sede la relativa scelta di merito mentre il terzo motivo, con il quale si lamenta difetto di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti atipiche, oltre ad essere del tutto generico ( non si prospetta in alcun modo quali siano stati i dati non apprezzati al fine) appare altresì inammissibile perchè le generiche non risultano rivendicate tra i motivi di appello né sollecitate nel corso del giudizio di secondo grado e tanto rende altresì inconferente l'addotto vizio di motivazione rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio