Criminal appeal dismissed as inadmissible for repeating merits arguments already correctly evaluated by lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Carmelo Toscano inadmissible because its arguments merely repeated those already properly assessed by the Court of Appeal of Bologna. The lower court had correctly rejected claims regarding the perceptibility of the offense and the non-punishment cause under specific articles, relying on the objective disvalue of the conduct and the intensity of intent. Consequently, the appeal was rejected for lacking novelty, and Toscano was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when they merely reproduce arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance with correct legal reasoning, as such arguments lack the requisite novelty for this jurisdiction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOSCANO CARMELO nato a PISTICCI il 13/05/1994 avverso la sentenza del 20/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Carmelo Toscano avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, sia con riguardo alla percepibilità dell'offesa in capo a più persone, ritenuta all'esito di un percorso logico immune da manifeste incongruenze coerentemente ai tratti costitutivi della ipotesi di reato contrastata dalla impugnazione ( che sul punto è limitata al solo capo di imputazione inerente il 341 bis cp), sia in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'ad 131 bis cp, puntualmente motivata facendo leva sul disvalore oggettivo della condotta e sulla intensità del dolo, ritenuti non compatibili con la previsione normativa rivendicata dalla difesa con giudizio di merito che alla luce della motivazione adottata, non è censurabile in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio 2023