Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 42543/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on conditional suspension of sentence as already adequately reviewed by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42543/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole complaint regarding the denial of conditional sentence suspension was already thoroughly examined by the Court of Appeal. The lower court had conducted a prognostic assessment with a concise and logically sound argumentation that left no room for valid challenges at the appellate level. Consequently, the court ruled that the appeal lacked merit and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 cod. proc. pen.; The Court of Cassation may reject an appeal if the complaint concerns a matter already adequately reviewed by the lower court through a non-manifestly illogical prognostic assessment, rendering further review unnecessary.

Parole chiave

Generato dall'IA
conditional sentence suspension appeal inadmissibility prognostic assessment Cassation review procedural economy revoca della sospensione condizionale pene condizionali liberazione condizionale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZITOUNI AHMED CUI 0511379 nato il 20/03/1994 avverso la sentenza del 01/04/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Zitouni Hamed avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica doglianza prospettata, legata alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, appare già adeguatamente vagliata e disattesa dal giudice di merito alla luce di un giudizio prognostico svolto con sintetica ma puntuale non manifestamente illogica argomentazione, tanto da rendere la relativa valutazione immine da censure prospettabili in sede di legittimità; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio 2023.