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Ordinanza — n. 42542/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for being merely reproducible of merit court's already decided legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42542/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Eluofa Kamal inadmissible because the raised grounds were merely reproducible of arguments already fully examined and rejected by the lower court. Kamal argued for the application of Article 131-bis of the Penal Code, but the merit court correctly excluded its applicability based on the objective consistency of the conduct and the intensity of the intent found. Consequently, the court upheld the lower court's decision, ruling that such factual evaluations are protected from review in the final instance.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis c.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals in the final instance are inadmissible when the grounds raised are merely reproducible of legal assessments already adequately examined and rejected by the court of first instance, as factual evaluations regarding the intensity of intent and objective conduct are protected from censure.

Parole chiave

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inadmissible appeal final instance review Article 131-bis penal code intent intensity procedural inadmissibility motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis c.p.
Art. 616 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELUOFA KAMAL nato il 13/05/1996 avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; ( letto il ricorso proposto nell'interesse di Eluofa Kamal avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e puntuali argomenti giuridici dal giudice di merito escludendo la applicabilità alla specie del disposto di cui all'art 131 bis cp alla luce della consistenza oggettiva della condotta e dell'intensità del dolo riscontrati, aspetti valorizzati in termini da porre la relativa valutazione al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità ritenuta; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio 2023