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Ordinanza — n. 42540/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for repeating arguments already fully examined and rejected at lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42540/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Mario Kalderas inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure. The lower court had already thoroughly analyzed and rejected the substantive arguments regarding recidivism, sentencing, and generic exclusions with legally sound reasoning. The court found the new appeal merely reproduced these previously dismissed points without addressing any new legal issues or logical inconsistencies.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if the grounds merely repeat arguments already fully examined and rejected by lower courts with correct legal reasoning, lacking any new substantive issues or logical inconsistencies.

Parole chiave

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Cassation appeal inadmissibility repetitive arguments doctrine Article 616 Code of Criminal Procedure recidivism analysis sentencing review limits motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorso proposto da: KALDERAS MARIO nato a PISTOIA il 19/05/1966 avverso la sentenza dei 27/05/2022 delia CORTE APPELLO di FIRENZE•n•• clat(3 avviso &le parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Mario Kalderas avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con argomentare giuridicamente corretto, puntuale rispetto alle sollecitazioni difensive e privo di manifeste incongruenze logiche in relazione alla applicazione della recidiva, alla esclusione delle generiche, alla misura della pena irrogata; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio 2023.