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Ordinanza — n. 42539/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic mitigating circumstances are not reviewable in legality proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42539/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Marcello Verdiani's appeal inadmissible for failing to challenge the sentencing determination in legality proceedings. The court found that the lower court's refusal to recognize generic mitigating circumstances was based on sufficient and logical reasoning regarding the defense's arguments. Consequently, the appeal was rejected, and Verdiani was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals in legality proceedings cannot challenge the determination of punitive treatment or the refusal of generic mitigating circumstances if the lower court's decision is sufficiently motivated and logically sound.

Parole chiave

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legality proceedings generic mitigating circumstances sentencing determination inadmissible appeal procedural costs attenuazione della pena riesame dell'entità pena motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERDIANI MARCELLO nato a SUVERETO 11 14/06/1963 avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Marcello Verdiani avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le censure prospettate non sono consentite dalla legge in sede di legittimità in quanto volte a contrastare la determinazione del trattamento punitivo e segnatamente il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche malgrado la sentenza impugnata risulti sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto ( viene fatto un assorbente riferimento ai precedenti del ricorrente sviluppato con argomentazioni logiche che portano il relativo giudizio al riparo da rilievi prospettabili in sede di legittimità) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio 2023.