Cassation appeal dismissed for inadmissibility as grounds were already examined by lower courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the cited grounds were already adequately examined and dismissed by the Court of Appeal. The appellant challenged convictions for false testimony and a specific crime, arguing the lower court failed to apply general exclusions and improperly justified the sentence. The court ruled that since these issues were previously resolved with correct legal arguments, the appeal violates procedural rules for admissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 377 cp; Art. 377, comma 3 cp; The Court of Cassation holds that an appeal is inadmissible if the grounds raised were already fully examined and rejected by the court of first instance or appeal with correct legal reasoning.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CELESTE GIUSEPPE nato a NAPOLI il 06/03/1981 avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; Ì letto il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Celeste avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto il primo replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito alla luce di una puntuale e lineare ricostruzione della vicenda a giudizio, delineando la responsabilità dell'imputato sia per la falsa testimonianza di cui al capo a), sia per il reato di cui all'art 377, comma 3, cp di cui al capo b) (si vedano i punti ), mentre con il secondo motivo si contesta la mancata applicazione delle generiche, escluse in primo grado e rimaste estranee a specifiche doglianze in appello ( così da rendere la doglianza in ogni caso inammissibile) e con il terzo si contesta la giustificazione addotta nel determinare la pena, malgrado la sentenza impugnata, anche in parte qua, risulti sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio