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Ordinanza — n. 42536/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because grievances merely repeat merits already decided by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42536/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Vincenzo Giglio inadmissible. The lower court had already thoroughly examined and rejected the substantive arguments regarding the material conduct of the crime of resistance. The court ruled that the appeal's motives were merely repetitive of these previously decided points and thus not permitted in a final review proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the motives are merely repetitive of points already adequately examined and dismissed by the court of first instance with correct legal reasoning.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility repetitive motives merits already decided Court of Cassazione resistance crime procedural bar spending costs rinuncia al dibattimento orale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIGLIO VINCENZO nato a CALTANISSETTA il 21/05/1992 avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; —r I letto il ricorso proposto nell'interesse di Vincenzo Giglio avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi - con puntuali, logici e corretti argomenti giuridici, coerenti alle emergenze acquisite-, dal giudice di merito in relazione alla riscontrata sussistenza della condotta materiale del reato di resistenza contestato all'imputato rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio 2023.