Italian Supreme Court dismisses appeal for generic lack of mitigating circumstances as inadmissible in criminal proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Antonio Grassi inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's refusal to apply generic mitigating circumstances, arguing for a specific balancing of interests. The court rejected this because the appeal merely repeated arguments already dismissed by the lower court with sound reasoning, finding no new positive elements to warrant reconsideration.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 62 bis cod. pen.: An appeal challenging the non-application of generic mitigating circumstances is inadmissible if it merely reproduces arguments already rejected by the lower court with logical motivation, as no new positive elements emerge to justify a different outcome.
Parole chiave
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ORDINANZA sul ricorso proposto da Grassi Antonio nato a Brindisi 11/03/1987 avverso la sentenza del 16/05/2022 emessa dalla Corte d'appello di Lecce; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa OSSERVA Ritenuto che il ricorso, in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. sviluppa motivi, oltre che generici, riproduttivi di profili di censura già valutati e disattesi dal giudice di merito con motivazione immune da fratture logiche.
Considerato in particolare che il primo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità in quanto ripropone le medesime censure avanzate in appello, in presenza di una motivazione puntuale ed esente da evidenti illogicità, non emergendo alcun elemento positivamente valutabile ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Considerato inoltre che il secondo motivo di ricorso viene assorbito dal primo, in quanto il preteso giudizio di bilanciamento viene meno in mancanza del suddetto riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i