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Ordinanza — n. 42533/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for merely reproducing merits arguments already rejected by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42533/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Franca Frascella inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The lower court had already rejected the request for generic mitigating circumstances based on evidence that was not manifestly incongruous. The supreme court ruled that the appeal's arguments were merely repetitive of these already examined and dismissed points, which are not subject to review at the stage of legality.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when the grounds merely reproduce arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance or court of appeal with correct legal reasoning, as such matters fall within the exclusive domain of the merits.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments stage of legality generic mitigating circumstances Court of Cassation allegazioni insufficientemente motivate circostanze attenuanti motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRASCELLA FRANCA nato il 22/05/1972 avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Franca Frascella avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria difensiva allegata agli atti; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito nel confermare la decisione appellata in punto di negata concessione delle attenuanti generiche, soluzione giustificata con considerazioni (si veda dal IV capoverso di pagina 11) che non sono eccentriche al dato probatorio acquisito né risultano manifestamente incongrue sul piano logico, così da rendere la relativa valutazione di merito non censurabile in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio 2023.