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Ordinanza — n. 42529/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to manifestly unfounded complaint regarding generic recognition.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42529/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Anthony Longo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Longo challenged a Lecce Court of Appeal judgment, arguing that the lower court failed to recognize generic recognition. The court rejected this claim as manifestly unfounded because the appealed decision was sufficiently motivated and based on a sound assessment of the merits that absorbed the defendant's arguments.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; The appeal is inadmissible when the sole complaint is manifestly unfounded because the lower court's decision is sufficiently motivated and based on a sound assessment of the merits.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded generic recognition sufficient motivation merits assessment court costs criminal procedure circostanze attenuanti

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LONGO ANTHONY nato a BRINDISI il 09/02/1990 avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Aneony Longo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica doglianza prospettata, inerente al mancato riconoscimento delle generiche è manifestamente infondata atteso che la sentenza impugnata appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione, con valutazione di merito che dunque, così resa resa, è destinata ad assorbire le contrarie deduzioni difensive sul punto rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio 2023.