Cassation court dismisses appeal as inadmissible for being merely repetitive of already decided issues.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Angela De Santis inadmissible and ordered her to pay court costs. The appellant challenged a lower court's conviction for escape from detention and refusal of non-punishment, arguing against the application of recidivism and the denial of general mitigating circumstances. The court rejected these arguments as generic and repetitive, noting that the first-instance judge had already logically and coherently addressed all substantive points regarding the crime's integration and the lack of positive elements for mitigation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely reproductive of issues already adequately examined and dismissed by the court of first instance with correct legal arguments, particularly when the appeal lacks specific positive elements required to substantiate new claims regarding mitigating circumstances.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE SANTIS ANGELA nato il 16/07/1970 avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso proposto nell'interese di Angela De Santis in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. sono inammissibili perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla integrazione del reato contestato sotto il profilo dell'allontanamento dal luogo di detenzione (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); alla mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); alla sussistenza della recidiva contestata e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata), rispetto alle quali, peraltro, l'impugnazione deve ritenersi altresì generica - così come il relativo motivo di appello - perché manca di indicare gli elementi positivi, pretermessi dal giudice del merito, utili al riconoscimento delle attenuanti invocate.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il