Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of substantive grounds against final conviction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because it contained no substantive legal grounds to challenge the final conviction. The appellant argued for generic mitigating circumstances, but the lower court had already thoroughly addressed the defendant's intent and criminal history. The court ruled that since the appeal offered no new arguments to contradict the complete reasoning of the appealed decision, it could not proceed to a merits review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if it fails to present substantive grounds for challenging the final judgment, such as violations of law or errors in reasoning, when the lower court's decision is already fully reasoned and coherent.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Allegretti Roberto, nato a Monza il 22/10/1970 avverso la sentenza del 16 gennaio 2023 della Corte d'appello di Milano; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto avverso la condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto l'unico motivo del ricorso, che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non si confronta con la completa, coerente e adeguata motivazione contenuta nel provvedimento impugnato, il quale, con corretti argomenti giuridici, ha valorizzato la gravità della condotta, l'intensità del dolo nonché i plurimi precedenti penali.
Elementi, questi, pienamente idonei a sorreggere la valutazione in ordine al disconoscimento delle attenuanti generiche. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Pr siden