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Ordinanza — n. 42524/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic criticism and lack of new arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42524/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Moujjan El Mahdi inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued against a conviction for the crime in Article 385 of the Penal Code, claiming the lower court erred in denying a non-prosecution cause under Article 131-bis. The court rejected this because the arguments were merely generic criticisms and a repetition of issues already thoroughly examined and dismissed by the trial judge with sound reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: An appeal is inadmissible if it consists of generic criticism or merely reproduces arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance.

Parole chiave

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generic criticism inadmissible appeal non-prosecution cause Article 385 penal code Article 131-bis penal code repetitive arguments court of cassation punibilità

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
art. 385 cod. pen
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Moujjan El Mahdi, nato in Marocco il 01/01/1991 avverso la sentenza del 13/09/2022 emessa dalla Corte d'appello di L'Aquila; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto una censura generica; Considerato, inoltre, che il motivo proposto è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. dando puntuale rilievo alle modalità della condotta, che per l'oggettivo disvalore riscontrato, ad avviso dei giudici del merito, sarebbero incompatibili con la previsione rivendicata dalla difesa, con valutazione che, così resa, non è censurabile in sede di legittimità (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci