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Ordinanza — n. 42523/2023 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal on evasion charges as force majeure defense is inadmissible and contrary to law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42523/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Santoro Cosimo inadmissible regarding his conviction for evasion. The sole ground of appeal contested the non-application of the force majeure exemption under Article 45 of the Penal Code, arguing for a legal interpretation contrary to established case law. The court rejected this because the lower court's reasoning was free from defects and correctly found the absence of elements required to exclude criminal liability for force majeure.

Regesto Legislator

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Art. 45 cod. pen.; An appeal contesting the non-application of the force majeure exemption is inadmissible if it merely reiterates the appeal act and proposes an interpretation in clear contrast with the statutory data and consolidated case law, especially when the lower court's reasoning is immune from defects.

Parole chiave

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force majeure exemption evasion charges inadmissible appeal Article 45 Penal Code reiterative grounds criminal liability exclusion Cassa delle ammende evasione all'obbligo di contribuzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 45 cod. pen.
art. 45 cod. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Santoro Cosimo, nato a Taranto il 31/03/1993 avverso la sentenza del 26 gennaio 2023 della Corte d'appello di Milano; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto avverso la condanna per il reato di evasione è inammissibile in quanto l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione dell'esimente della forza maggiore di cui all'art. 45 cod. pen., oltre ad essere meramente reiterativo dell'atto di appello, prospetta un'interpretazione in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità.

Sul punto, peraltro, la motivazione del provvedimento impugnato risulta immune da vizi, avendo correttamente riscontrato l'assenza degli elementi necessari ai fini dell'esclusione della punibilità per forza maggiore (cfr. p. 2 della sentenza). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 6 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il frrside