Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for repeating merits arguments already decided by lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the arguments raised were merely repetitive of those already thoroughly examined by the Court of Appeal. The lower court had correctly rejected claims regarding generic recognition and the application of recidivism based on the existing case file. Consequently, the court ruled that these substantive evaluations were immune from further challenge at the stage of legality.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Appeals to the Supreme Court on matters of legality are inadmissible if they merely reproduce arguments of criticism regarding the merits already adequately examined and dismissed by the court of first instance with correct legal reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI ROCCO MAICOL nato a POPOLI il 01/02/1995 avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Maicol Di Rocco avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura - inerente al mancato riconoscimento delle generiche e alla disapplicazione della contestata e ritenuta recidiva- già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito alla luce di una coerente e logica lettura delle acquisizioni processuali, tali da rendere le relativi valutazioni di merito immuni da censure prospettabili in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio 2023.