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Ordinanza — n. 42517/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of permitted grounds under Article 600 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42517/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court lacked reasoning regarding his responsibility for an escape incident, but the Court found this ground impermissible in a finality review. The decision rests on the principle that appeals must rely on specific legal errors rather than factual disputes or alleged lack of motivation.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 385 c.p.p.: Appeals in finality proceedings are strictly limited to specific legal grounds; arguments concerning factual disputes or alleged lack of motivation in the reasoning are inadmissible.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Finality Review Inadmissible Appeal Article 600 c.p.p. Reasoning Defect inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento evasione all'obbligo di contribuzione adempimento dell'obbligazione

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 385 c.p.p.
art. 385 cod. pen
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da Di Nunzio Adamo nato a Lanciano 03/05/1996 avverso la sentenza del 14/06/2022 emessa dalla Corte d'appello di L'Aquila; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa OSSERVA Ritenuto che il ricorso, in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. sviluppa motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità Considerato, in particolare, che l'unico motivo di ricorso - attinente al solo episodio di evasione del 3 agosto 2023, e afferente all'asserito difetto di motivazione quanto alla responsabilità per il reato contestato-, è manifestamente infondato poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni spese a supporto del giudizio di responsabilità sono connotate da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0