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Ordinanza — n. 42516/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic and specific lack of criticism against the lower court's decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42516/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Sobhi Maiti inadmissible. The appellant argued against the appellate court's confirmation of his full criminal responsibility based on expert findings, but the court found his criticisms to be overly generic and lacking specific grounds. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if the grounds for criticism are marked by genericity and lack of specificity, failing to indicate the actual reasons for the critique against the lower court's decision.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic grounds criticism lack of specificity expert report confirmation procedural costs fine perizia psichiatrica insufficiente valutazioni mediche contrastanti perizie mediche superate

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOBHI MAITI (CUI 030313Q) nato il 09/11/1988 avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Sobhi Maiti avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica censura prospettata appare connotata da marcata genericità e aspecificità perché non indica le ragioni di effettiva critica mosse alla sentenza gravata nella parte in cui vengono puntualmente valorizzati, senza incorrere in alcuna incongruenza logica, gli esiti della perizia disposta al fine di accertare la piena imputabilità del ricorrente, confermata dalle verifica peritale; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio 2023.